Le Sanzioni per la Violazione degli Obblighi legati al RENTRI

(Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti)

Articolo 258 del D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale)

variano in base alla gravità dell'infrazione e alla tipologia di rifiuto (pericoloso o non pericoloso). Gli importi possono essere ridotti per le imprese con meno di 15 dipendenti, mentre gli errori materiali formali sono esclusi. Per i dettagli operativi e i pagamenti ufficiali, consulta il portale del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica

Mancata o irregolare iscrizione

  • Rifiuti non pericolosi: sanzione amministrativa da 500 € a 2.000 €.

  • Rifiuti pericolosi: sanzione amministrativa da 1.000 € a 3.000 €.

  • Nota: se l'iscrizione avviene con un ritardo non superiore a 60 giorni, l'importo della sanzione è ridotto ad un terzo.

Omessa o errata tenuta del registro / trasmissione dati

  • Compilazione errata o incompleta del registro di carico e scarico: da 2.000 € a 10.000 € per rifiuti non pericolosi; da 10.000 € a 30.000 € per rifiuti pericolosi.

  • Mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi: da 500 € a 2.000 € (non pericolosi) e da 1.000 € a 3.000 € (pericolosi).

  • Trasmissione tardiva o errata dei FIR (Formulari di Identificazione Rifiuto) digitali: da 1.600 € a 10.000 €.

False dichiarazioni

  • Inserimento di dati falsi o alterati: da 2.600 € a 15.500 € per rifiuti non pericolosi, e da 15.500 € a 93.000 € per rifiuti pericolosi, con possibili risvolti penali in caso di dolo.

Contattaci per verificare la tua conformità